TARIFFARIO

Quanto costa un avvocato, come si legge una parcella, come funziona la rateizzazione e quando spetta il patrocinio a spese dello Stato. Tutto per iscritto, senza sorprese.

La parcella
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Compenso, spese generali, spese vive, CPA e IVA: ogni voce della parcella, spiegata in modo chiaro.

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Il costo di un avvocato

Preventivo scritto, parametri forensi e criteri di calcolo: capire quanto vale ciò che paghi.

Il simulatore di compensi

Stima orientativa della parcella sui parametri del D.M. 55/2014. In arrivo.

LA PARCELLA

La parcella è il documento con cui l'avvocato richiede al cliente il pagamento del compenso per l'attività svolta. Non è una semplice fattura: ha valore probatorio in caso di contestazioni ed è il fondamento della trasparenza nel rapporto tra professionista e cliente.

Ogni prestazione professionale deve essere fatturata per legge. L'omissione della fattura non è un favore al cliente, ma un illecito tributario che può danneggiare anche chi ha pagato in buona fede: senza una fattura, non esiste prova certa dell'avvenuto pagamento, e l'avvocato potrebbe persino pretendere nuovamente i compensi.

La parcella deve contenere l'indicazione puntuale di tutte le voci che compongono il totale dovuto. Le principali sono: il compenso professionale, il rimborso spese generali (15%), le spese vive, il contributo integrativo alla Cassa Forense (CPA 4%), l'IVA (se dovuta) e, nei casi previsti, la ritenuta d'acconto.

IL COMPENSO

Il compenso professionale — o onorario — è la somma spettante all'avvocato per l'attività prestata in qualità di libero professionista, sia in sede giudiziale che stragiudiziale. È disciplinato dall'art. 2233 del Codice Civile e dall'art. 13 della legge n. 247/2012 (legge professionale forense).

La normativa vigente ha abrogato le tariffe professionali obbligatorie, prevedendo la libertà negoziale tra avvocato e cliente. Il compenso può essere concordato a tempo, in misura forfettaria, per singole fasi o per l'intera attività, ovvero a percentuale sul valore dell'affare o sul beneficio derivante alla parte assistita.

In mancanza di accordo scritto o di determinazione consensuale, la legge prevede l'applicazione dei parametri ministeriali stabiliti con il D.M. 10 marzo 2014, n. 55, utilizzati anche dal giudice per la liquidazione giudiziale del compenso. Il calcolo tiene conto della natura e complessità dell'incarico, del valore della controversia, dell'importanza dell'opera prestata, dell'esperienza del professionista e dei tempi impiegati.

La disciplina dell'equo compenso (legge n. 49/2023) mira a tutelare il diritto dell'avvocato a una remunerazione proporzionata al lavoro svolto e alle difficoltà del caso, evitando compensi irrisori e garantendo trasparenza tra le parti.

IL RIMBORSO DELLE SPESE GENERALI

Il rimborso spese forfettarie — o spese generali — è una somma aggiuntiva dovuta all'avvocato oltre al compenso professionale, destinata a coprire le spese ordinariamente sostenute durante l'attività legale la cui dimostrazione analitica sarebbe onerosa o impraticabile: costi amministrativi, telefonate, cancelleria e altre spese accessorie.

È disciplinato dall'art. 13, comma 10, della legge n. 247/2012 e dal D.M. 55/2014, che ne stabilisce la misura nella percentuale del 15% del compenso.

Il rimborso è dovuto in ogni caso — sia in sede di accordo contrattuale sia in sede di liquidazione giudiziale — senza che l'avvocato debba fornire prova dell'effettivo sostenimento delle singole spese. Si tratta di una componente fissa e autonoma della parcella, distinta dalle spese vive (che invece devono essere documentate), e la percentuale del 15% è inderogabile: neppure il giudice può decurtarla, poiché la riduzione violerebbe la disciplina dell'equo compenso stabilita dalla legge n. 49/2023.

LE SPESE VIVE

Le spese vive sono le spese effettive che l'avvocato sostiene nell'interesse del cliente e che devono essere rimborsate separatamente e integralmente, oltre al compenso e alle spese forfettarie.

Le principali voci comprendono: contributo unificato per l'iscrizione a ruolo, marche da bollo, diritti di cancelleria, spese di notifica tramite ufficiale giudiziario o posta, compensi per consulenti tecnici d'ufficio o di parte (CTU/CTP), spese postali e di corrispondenza, fotocopie e stampe a fini processuali, oneri per certificazioni, visure catastali e accesso a registri pubblici.

Le spese vive sono disciplinate dall'art. 13, comma 10, della legge n. 247/2012 e dal D.M. 55/2014, e sono integralmente a carico del cliente.

Rientrano tra le spese vive anche le spese di trasferta. Quando l'attività viene svolta fuori sede, l'avvocato ha diritto a:

Indennità di trasferta — somma oraria o giornaliera a compensazione del tempo e del disagio per l'attività svolta fuori dal proprio domicilio professionale.

Rimborso spese di viaggio — rimborso chilometrico per l'uso del veicolo proprio, pedaggi autostradali e parcheggi (documentati e rimborsati integralmente), vitto e alloggio con limiti documentati (strutture fino a quattro stelle, oltre al vitto).

Maggiorazione del 10% sulle spese documentate, a titolo di rimborso per spese accessorie (telefono, cancelleria e simili).

Dal 2025, tutti i rimborsi devono essere eseguiti tramite strumenti di pagamento tracciabili per garantire l'esenzione fiscale. Gli importi sono disciplinati, tra l'altro, dal D.M. 55/2014 e successivi aggiornamenti, con le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2025 e dal D.L. 192/2024.

IL CONTRIBUTO INTEGRATIVO PREVIDENZIALE

Il contributo integrativo alla Cassa Forense — indicato in fattura con l'acronimo CPA (Cassa Previdenza Avvocati) — è un contributo obbligatorio destinato al finanziamento della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense.

È pari al 4% del compenso professionale imponibile (al netto dell'IVA e al lordo di eventuali ritenute) e deve essere addebitato in fattura al cliente come voce separata e specifica.

Il riferimento normativo principale è il Regolamento Unico della Previdenza Forense, aggiornato periodicamente dalla Cassa Forense, nonché la legge n. 576/1980 e successive disposizioni regolamentari.

L'IVA

L'IVA (Imposta sul Valore Aggiunto) si applica sulle prestazioni di servizi professionali dell'avvocato con l'aliquota ordinaria del 22%, salvo i casi di esonero previsti dalla legge.

Base imponibile

L'IVA si calcola sulla somma di: compenso professionale, spese generali forfettarie (15%), contributo integrativo alla Cassa Forense (CPA 4%) e eventuali altre spese imponibili.

Esempio. Su un compenso di 1.000 €, le spese forfettarie ammontano a 150 € (15%), il contributo integrativo a 46 € (4% di 1.150 €): l'imponibile IVA sarà 1.196 €, e l'IVA al 22% sarà pari a 263,12 €.

Regime fiscale dell'avvocato

L'obbligo di applicazione dell'IVA varia in base al regime fiscale adottato dal professionista:

  • Regime ordinario — l'avvocato applica l'IVA al 22% su tutte le prestazioni, con obbligo di versamento periodico e diritto alla detrazione dell'IVA sugli acquisti inerenti all'attività.

  • Regime forfettario — l'avvocato è esonerato dall'applicazione e dal versamento dell'IVA: non la addebita in fattura e non può detrarla sugli acquisti.

  • Regime dei minimi e altri regimi agevolati — analoghi al regime forfettario quanto all'esenzione IVA.

Spese esenti da IVA

Non concorrono alla formazione della base imponibile le spese eventualmente anticipate dall'avvocato in nome e per conto del cliente ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. 633/1972: marche da bollo, diritti di segreteria o cancelleria, contributo unificato per l'iscrizione a ruolo. Queste spese devono essere documentate con ricevute o quietanze e riportate in fattura separatamente, senza applicazione di IVA, CPA o ritenuta d'acconto.

Al contrario, le spese imponibili (ad esempio spese telefoniche o di cancelleria non documentate singolarmente) rientrano nella base imponibile e sono soggette all'applicazione dell'imposta.

LA RITENUTA D'ACCONTO

La ritenuta d'acconto è una trattenuta fiscale che il cliente, quando riveste la qualifica di sostituto d'imposta, è obbligato a operare sul compenso dell'avvocato e a versare allo Stato come acconto sulle imposte dovute dal professionista.

L'obbligo è previsto dagli artt. 23 e 25 del D.P.R. n. 600/1973.

Chi è tenuto ad operare la ritenuta?

Sono sostituti d'imposta: società di capitali (S.p.A., S.r.l., S.a.p.a.) e soggetti assimilati, società di persone (S.n.c., S.a.s.) e associazioni tra professionisti, imprese individuali (indipendentemente dal regime contabile), enti pubblici e privati (commerciali e non commerciali, inclusi trust e fondazioni), condomini (per i compensi erogati a professionisti esterni), curatori fallimentari e commissari liquidatori, stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti.

Chi non è tenuto ad operare la ritenuta?

La ritenuta non si applica quando il cliente è una persona fisica privata che agisce al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, arte o professione. Il privato non è sostituto d'imposta e deve corrispondere al professionista l'intero importo lordo della fattura. Parimenti, non sono soggetti a ritenuta gli avvocati che operano in regime forfettario.

Base di calcolo

La ritenuta si applica nella misura del 20% sulla somma del compenso professionale e delle spese generali forfettarie.

Restano esclusi dalla base di calcolo: il contributo integrativo (CPA 4%), l'IVA e le spese anticipate in nome e per conto del cliente ex art. 15 D.P.R. 633/1972 (contributo unificato, diritti di copia, spese di notifica documentate), trattandosi di mere movimentazioni finanziarie e non di reddito del professionista.

Esempio. Su un compenso di 1.000 € e spese generali di 150 € (15%), la base della ritenuta è 1.150 €. La ritenuta al 20% ammonta a 230 €. Il cliente corrisponderà all'avvocato 920 € (1.150 € – 230 €), oltre al CPA, all'IVA (se dovuta) e alle eventuali spese vive.

IL COSTO DI UN AVVOCATO

Scegliere un avvocato non significa cercare chi costa meno, ma capire quanto vale ciò che si paga.

La legge impone a ogni professionista del foro precisi obblighi di trasparenza verso il cliente, sanciti dall'art. 13 della legge n. 247/2012 e dal Codice deontologico forense. Prima di accettare un incarico, l'avvocato deve fornire per iscritto:

  • un preventivo chiaro e dettagliato, che indichi il costo della prestazione, le spese e gli oneri accessori (IVA, CPA, spese vive);

  • un'informativa completa sui rischi, tempi e possibili esiti della causa;

  • i criteri di calcolo dei compensi e le modalità di pagamento.

Il preventivo scritto non è una formalità: è una garanzia di tutela economica. Serve a evitare che, una volta avviato il rapporto, il cliente venga esposto a richieste di denaro non preventivate o ad aggiornamenti di parcella poco chiari. Un professionista serio spiega in anticipo quanto costa il proprio lavoro.

Bisogna invece diffidare da chi propone compensi eccessivamente bassi o "tutto compreso" senza specificare cosa includono. Dietro un prezzo anomalo si nascondono spesso incarichi gestiti in modo superficiale, costi aggiuntivi non dichiarati o richieste di integrazioni improvvise. Il risparmio immediato può trasformarsi in una spesa maggiore — o peggio, in una causa gestita male.

I PARAMETRI FORENSI

Quando non esiste un accordo scritto sul compenso, o quando occorre determinare il valore economico di una prestazione professionale, il riferimento è costituito dai parametri forensi stabiliti dalle tabelle ministeriali di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55, come successivamente modificato.

I parametri non sono tariffe fisse né prezzi imposti, ma criteri legali di calcolo che indicano il compenso congruo dell'avvocato in relazione al valore della causa, alla materia trattata, alla complessità dell'attività svolta e al numero delle fasi processuali espletate. Le tabelle fissano valori medi, minimi e massimi, entro i quali il compenso può essere modulato con aumenti o riduzioni motivati in base al caso concreto.

Non si tratta di numeri astratti: sono lo strumento utilizzato dai giudici per liquidare le spese di lite e per valutare la correttezza delle parcelle professionali.

Un preventivo serio si confronta sempre con i parametri forensi, anche quando viene concordato un compenso a forfait o a prezzo fisso. Questo consente al cliente di verificare se quanto richiesto è coerente con il valore e la natura dell'attività svolta.

Prezzi drasticamente inferiori ai parametri non sono un "affare": spesso indicano un incarico gestito in modo standardizzato, con fasi essenziali trascurate. Al contrario, un compenso costruito sui parametri forensi è misurabile, giustificabile e difendibile.

Per questo, nei miei preventivi indico sempre il criterio di calcolo adottato, il valore di riferimento e le attività comprese — così che il cliente sappia non solo quanto paga, ma anche per cosa paga.

RATEIZZAZIONE DEI PAGAMENTI

Ogni incarico professionale presenta caratteristiche proprie in termini di complessità, urgenza e valore economico. Per questo i compensi possono essere personalizzati mediante accordo scritto con il cliente, nel rispetto dei parametri di legge e della normativa vigente (art. 2233 c.c.; art. 13, legge n. 247/2012; D.M. n. 147/2022, modificativo del D.M. n. 55/2014).

Il grado di personalizzazione — obiettivi, fasi operative, importi — viene sempre formalizzato in un preventivo scritto redatto in conformità all'art. 13, comma 5, della legge n. 247/2012. Il documento distingue in modo chiaro e verificabile tra onorario professionale, spese anticipate, imposte e contributi, consentendo al cliente di conoscere in anticipo il costo dell'attività, la sua articolazione nel tempo e le modalità di corresponsione.

Lo Studio offre la possibilità di rateizzare il pagamento dei compensi secondo modalità concordate: acconto iniziale, rate periodiche correlate al completamento di fasi prestabilite, saldo finale al termine della prestazione.

Nei casi di controversie di valore rilevante o di particolare complessità, può essere previsto un piano di pagamento personalizzato, calibrato sulla durata presumibile del giudizio, il grado di giudizio, il numero delle parti coinvolte, l'intensità dell'attività difensiva e il rischio processuale.

Restano escluse dalla rateizzazione le spese vive — contributo unificato, marche, diritti di notifica, oneri per consulenze tecniche (CTU/CTP) — che devono essere anticipate dal cliente, previa puntuale indicazione nel preventivo.

Ogni eventuale modifica del piano — variazioni delle scadenze, proroghe, rimodulazioni — è oggetto di accordo scritto integrativo, a tutela dell'equilibrio del rapporto e della certezza degli impegni assunti.

Il simulatore dei compensi forensi ha finalità esclusivamente orientative e informative. I valori restituiti sono elaborati sulla base dei parametri ministeriali di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55, ma non costituiscono in alcun modo preventivo, offerta contrattuale o promessa di compenso.

Il compenso effettivo può variare in relazione a molteplici fattori non integralmente automatizzabili, quali, a titolo esemplificativo::

  • la complessità concreta della controversia;

  • l'attività effettivamente svolta;

  • il numero e l'estensione degli atti;

  • l'evoluzione del procedimento;

  • l'urgenza dell'incarico;

  • eventuali attività stragiudiziali o accessorie

Ogni incarico professionale è valutato caso per caso e il relativo compenso viene definito esclusivamente mediante preventivo scritto personalizzato, redatto ai sensi dell'art. 13 della Legge 31 dicembre 2012, n. 247.

L'utilizzo del simulatore non instaura alcun rapporto professionale né obbliga le parti alla conclusione di un incarico. Per una valutazione attendibile dei costi e delle strategie difensive, è sempre necessaria una consulenza diretta e l'esame della documentazione rilevante.

Simulatore dei compensi

TARIFFARIO

Come si legge una parcella

Pagamenti rateizzati

Patrocinio a spese dello Stato

Quanto costa un avvocato

Lo Studio Legale Scarica riconosce che ogni incarico professionale presenta caratteristiche proprie in termini di complessità, urgenza e valore economico: per questo motivo i compensi possono essere personalizzati mediante accordo scritto con il cliente, nel rispetto dei parametri di legge e della normativa vigente (art. 2233 c.c.; art. 13 L. 247/2012; D.M. n. 147/2022 modificativo del D.M. n. 55/2014).

Allo stesso modo, lo Studio offre la possibilità di rateizzare il pagamento dei compensi e delle spese correlate, secondo modalità concordate (es. acconto iniziale, rate periodiche al raggiungimento di fasi dell’incarico, saldo finale al termine della prestazione) al fine di garantire accessibilità e flessibilità economica per il cliente.

PAGAMENTI RATEIZZATI

Condizioni e modalità pratiche

Il grado di personalizzazione dell'incarico — in termini di obiettivi, fasi operative e importi — viene sempre formalizzato in un preventivo scritto, redatto in conformità all'art. 13, comma 5, della Legge 31 dicembre 2012, n. 247.

Il documento distingue in modo chiaro e verificabile tra onorario professionale, spese anticipate, imposte e contributi, così da evitare ambiguità, sovrapposizioni o richieste successive non concordate.

Il preventivo non è un atto meramente contabile, ma uno strumento di programmazione del rapporto professionale: consente al cliente di conoscere in anticipo il costo dell'attività, la sua articolazione nel tempo e le modalità di corresponsione, mantenendo sotto controllo l'impatto economico dell'incarico.

La rateizzazione del compenso, ove concordata, decorre dalla sottoscrizione dell'incarico e può essere strutturata secondo uno schema progressivo e coerente con lo svolgimento dell'attività, prevedendo, a titolo esemplificativo:

  • il pagamento di un acconto iniziale, all'avvio dell'incarico, a copertura della fase di studio e impostazione;

  • pagamenti intermedi, correlati al completamento di fasi prestabilite (quali studio della pratica, redazione e deposito dell'atto introduttivo, svolgimento dell'udienza o di attività istruttorie);

  • un saldo finale, al termine della prestazione o al raggiungimento dell'obiettivo concordato, se compatibile con la natura dell'incarico.

Nei casi in cui siano applicabili parametri giudiziali o in presenza di controversie di valore rilevante o particolare complessità, può essere previsto un piano di pagamento personalizzato, calibrato su variabili oggettive quali la durata presumibile del giudizio, il grado di giudizio, il numero delle parti coinvolte, l'intensità dell'attività difensiva richiesta e il rischio processuale.

Restano espressamente escluse dalla rateizzazione le spese vive, quali il contributo unificato, le marche, i diritti di notifica, nonché gli oneri per consulenze tecniche d'ufficio o di parte (CTU/CTP).

Tali spese devono essere anticipate dal cliente, previa puntuale indicazione nel preventivo, in modo da garantire piena trasparenza e consapevolezza.

Ogni eventuale modifica del piano di rateizzazione — incluse variazioni delle scadenze, proroghe o rimodulazioni — sarà oggetto di accordo scritto integrativo, così da preservare l'equilibrio del rapporto e la certezza degli impegni assunti da entrambe le parti.

La chiarezza economica non è un dettaglio accessorio. È una condizione essenziale per un rapporto professionale corretto, duraturo e fondato sulla fiducia reciproca.

Benefici e vantaggi per il cliente

La rateizzazione del compenso rappresenta un vantaggio concreto per il cliente perché consente di affrontare un incarico legale senza concentrare l'impegno economico in un unico momento.

Distribuire il costo nel tempo permette di pianificare con maggiore serenità, mantenendo sotto controllo la liquidità e allineando i pagamenti allo sviluppo effettivo dell'attività svolta.

Il rateizzo introduce prevedibilità: il cliente sa in anticipo quanto pagherà, quando e per quali fasi, evitando esborsi improvvisi o richieste non programmate. Questo riduce lo stress economico e consente di concentrarsi sulla strategia e sugli obiettivi della causa, non sulle scadenze finanziarie.

Dal punto di vista operativo, la correlazione tra pagamenti e fasi dell'incarico garantisce trasparenza e proporzionalità: ogni versamento è legato a un'attività concreta, già svolta o in corso, rendendo il rapporto chiaro e verificabile in ogni momento.

Il beneficio è anche strategico. Un piano di pagamento sostenibile consente di scegliere la soluzione giuridica migliore, non quella dettata dall'urgenza economica, evitando rinunce premature, transazioni svantaggiose o decisioni affrettate.

In sintesi, il rateizzo non è una facilitazione occasionale, ma uno strumento di equilibrio: tutela il cliente sul piano finanziario e rende il rapporto professionale più stabile, ordinato e orientato al risultato.

Esempi pratici

La rateizzazione del compenso può essere strutturata secondo criteri diversi, in funzione della durata dell'incarico, della complessità e delle esigenze organizzative del cliente.

Esempio 1 – Rateizzazione per fasi (classica)

Per un incarico con compenso complessivo pari a 3.000 €, oltre accessori:

  • 1.000 € all'avvio dell'incarico (fase di studio);

  • 1.000 € al completamento della fase introduttiva (es. deposito dell'atto);

  • 1.000 € a saldo, al termine della prestazione o al raggiungimento dell'obiettivo concordato.

Questa soluzione è indicata per incarichi di durata medio-breve, con fasi chiaramente scandite.

Esempio 2 – Rateizzazione mensile su incarichi di durata medio-lunga

Per un incarico con compenso complessivo pari a € 6.000, oltre accessori:

  • 1.200 € di acconto iniziale;

  • 6 rate mensili da 800 € ciascuna, a decorrere dal mese successivo alla sottoscrizione dell'incarico.

Questa modalità consente una diluzione omogenea del costo nel tempo, ed è adatta a procedimenti con durata prevedibile ma non rigidamente scandita in fasi formali.

Esempio 3 – Rateizzazione per milestones operative

Per un incarico complesso del valore di € 9.000, oltre accessori:

  • 2.000 € all'avvio dell'incarico;

  • 2.000 € dopo il deposito dell'atto introduttivo;

  • 2.000 € dopo la prima udienza o la fase istruttoria iniziale;

  • 3.000 € a saldo, alla definizione del giudizio o alla conclusione dell'attività concordata.

In questo caso, ogni rata è collegata a una milestone operativa rilevante, rendendo il piano strettamente proporzionato all'attività svolta.

Esempio 4 – Rateizzazione estesa con numero elevato di rate

Per incarichi di valore significativo o con impatto economico rilevante per il cliente (ad es. € 12.000, oltre accessori):

  • 2.000 € di acconto iniziale;

  • 10 rate mensili da 1.000 € ciascuna.

Questa soluzione privilegia la sostenibilità finanziaria, consentendo al cliente di affrontare l'incarico senza comprimere la liquidità disponibile.

Tutti gli esempi hanno valore meramente illustrativo.

Il piano di rateizzazione viene sempre definito per iscritto, in modo personalizzato, tenendo conto della natura dell'incarico, della sua presumibile durata, delle fasi di attività e delle esigenze concrete del cliente, nel rispetto dei criteri di trasparenza e proporzionalità.

Lo Studio Legale Scarica offre i propri servizi anche nell’ambito del patrocinio a spese dello Stato, garantendo assistenza legale qualificata a chi non dispone delle risorse economiche necessarie per sostenere i costi di una difesa tecnica.

L’obiettivo è assicurare il pieno esercizio del diritto di difesa sancito dall’art. 24 della Costituzione, consentendo a ogni cittadino di accedere alla giustizia senza discriminazioni economiche.

Lo Studio cura personalmente la predisposizione delle istanze di ammissione, la verifica dei requisiti reddituali e la gestione completa del procedimento, offrendo al cliente un servizio trasparente, rigoroso e rispettoso delle garanzie di legge.

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

Che cos'è il patrocinio a spese dello Stato

Il patrocinio a spese dello Stato è lo strumento che consente a chi non dispone di risorse economiche sufficienti di far valere i propri diritti in giudizio con l'assistenza di un avvocato, senza dover sostenere i costi della difesa.

In questi casi, gli oneri professionali sono posti a carico dell'Erario, secondo la disciplina contenuta negli artt. 74–85 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle spese di giustizia), nonché in base alla prassi applicativa degli uffici giudiziari e agli indirizzi ministeriali.

L'istituto opera in un'ampia gamma di procedimenti: giudizi civili, amministrativi, tributari e penali, con l'obiettivo di garantire l'effettività del diritto di difesa sancito dall'art. 24 della Costituzione.

Non si tratta di un beneficio discrezionale, ma di una misura di garanzia che impedisce che la tutela giurisdizionale diventi un privilegio riservato a chi può permettersela.

Il requisito centrale per l'ammissione è di natura reddituale. Il reddito imponibile IRPEF del richiedente, risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi, non deve superare il limite stabilito dalla legge, periodicamente aggiornato con decreto ministeriale.

Dal 2025, per effetto del D.M. 22 aprile 2025 (pubblicato in G.U. n. 159 dell'11 luglio 2025), la soglia di ammissibilità è fissata in € 13.659,64. Nel calcolo del reddito rilevano tutte le componenti imponibili, secondo i criteri previsti dal Testo unico, con specifiche regole nei casi di convivenza familiare, nuclei anagrafici complessi o situazioni reddituali atipiche.

La verifica dei presupposti richiede quindi un'analisi attenta e documentata, perché errori o omissioni possono comportare il rigetto dell'istanza o, nei casi più gravi, la revoca del beneficio.

Il patrocinio a spese dello Stato non è una "difesa di serie B". L'avvocato svolge l'incarico con pieni poteri e identica responsabilità professionale, nel rispetto delle regole processuali e deontologiche, con la sola differenza che il compenso viene liquidato dal giudice e posto a carico dello Stato. In definitiva, si tratta di uno strumento essenziale per evitare che la mancanza di mezzi economici si traduca in rinuncia alla tutela dei propri diritti, assicurando l'accesso alla giustizia anche a chi, altrimenti, ne sarebbe di fatto escluso.

Come funziona?

Il patrocinio a spese dello Stato non è una concessione discrezionale, ma un diritto soggettivo riconosciuto dalla legge a chi possiede determinati requisiti. Proprio per questo è regolato da criteri rigorosi, sia in fase di ammissione sia durante lo svolgimento del giudizio.

Chi può accedere?
L’accesso è riservato alle persone fisiche il cui reddito imponibile IRPEF rientri entro la soglia prevista dalla legge. Il Testo unico sulle spese di giustizia prevede tuttavia alcune ipotesi tipizzate in cui l’ammissione è riconosciuta anche a prescindere dal requisito reddituale, in considerazione della natura del procedimento o della posizione soggettiva del richiedente. Si tratta di eccezioni espressamente previste dalla normativa, che richiedono una verifica puntuale dei presupposti.

Che cosa copre?
Il beneficio copre:

  • i compensi e le spese del difensore, purché iscritto negli elenchi per il patrocinio a spese dello Stato;

  • le spese processuali necessarie, nei limiti e secondo le modalità previste dal Testo unico.

L’ammissione vale per ogni grado e per ogni fase del processo strettamente connessa al giudizio per il quale è stata concessa, garantendo continuità alla difesa senza che il beneficiario debba rinnovare l’istanza a ogni passaggio procedurale.

Come si valuta il reddito?
La valutazione si basa sul reddito imponibile complessivo risultante dall’ultima dichiarazione dei redditi disponibile. In presenza di convivenza familiare, la regola generale impone di sommare i redditi di tutti i conviventi, poiché la legge presume una comunanza di mezzi economici. Fa eccezione l’ipotesi di conflitto di interessi tra il richiedente e i familiari conviventi: in tal caso, il reddito viene valutato individualmente, evitando che la convivenza si traduca in una penalizzazione ingiustificata.

Dove si presenta la domanda?
L’istanza di ammissione può essere presentata:

  • al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati competente, secondo il luogo del giudizio;

  • nei casi espressamente previsti, direttamente all’autorità giudiziaria dinanzi alla quale pende il processo.

La domanda deve essere corredata da una dichiarazione sostitutiva completa e veritiera, perché l’ammissione si fonda in larga parte sulla correttezza delle informazioni fornite.

Controlli, obblighi e revoca
L’ammissione non è definitiva in senso assoluto.
Può essere revocata se:

  • il reddito reale del beneficiario supera i limiti di legge;

  • emergono dichiarazioni non veritiere o incomplete;

  • vengono meno i presupposti che avevano giustificato l’accesso al beneficio.

Il beneficiario ha inoltre un obbligo attivo di comunicazione: ogni variazione reddituale rilevante deve essere tempestivamente segnalata, pena la revoca e il possibile recupero delle somme anticipate dallo Stato.

In sintesi, il patrocinio a spese dello Stato è uno strumento di tutela fondamentale, ma richiede rigore, correttezza e consapevolezza.
Usato correttamente, garantisce l’accesso alla giustizia senza sacrificare la qualità della difesa; usato con superficialità, espone a conseguenze serie.

1) Qual è il limite di reddito per ottenere il gratuito patrocinio?

Dal 2025 il limite è € 13.659,64 (reddito imponibile annuo, ultima dichiarazione), aggiornato dal D.M. 22 aprile 2025pubblicato in G.U. n. 159/11.07.2025.

2) Il reddito della mia famiglia si somma al mio?

Sì: in via generale si considera il reddito del nucleo convivente (si sommano i redditi dei conviventi), salvo particolari ipotesi di conflitto di interessi previste dalla legge.

3) Vale anche per le cause tributarie (Corti di Giustizia Tributaria)?

Sì. Il Patrocinio a spese dello Stato si applica anche al contenzioso tributario, nel rispetto dei requisiti. Lo conferma il Dipartimento della Giustizia Tributaria (MEF).

4) Posso scegliere il mio avvocato di fiducia?

Sì, purché il difensore sia iscritto negli elenchi del PSS presso il relativo Ordine. In alternativa, può essere nominato un difensore d’ufficio aderente agli elenchi.

5) Cosa copre il beneficio?

Il patrocinio a spese dello Stato copre gli onorari e le spese del difensore, del consulente tecnico di parte e dell’ausiliario del giudice, nei limiti stabiliti dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. Le spese di giustizia sono anticipate dall’Erario, e il beneficiario non è tenuto ad alcun pagamento nei confronti del proprio difensore.

6) L’ammissione vale per tutti i gradi?

Sì: una volta ammesso, il beneficio vale per ogni grado e fase del processo (e per le procedure connesse), salvo revoca/decadenza.

7) Come e dove si presenta la domanda?

Si presenta all'Ordine degli Avvocati territorialmente competente, un’istanza con dichiarazione sostitutiva sul reddito, documenti di identità e, se del caso, documentazione reddituale

8) In quanto tempo ottengo l’esito?

I tempi variano secondo ufficio/foro. In caso di urgenza, il difensore può agire e chiedere l’ammissione con riserva secondo prassi del foro (resta fermo il controllo successivo).

9) Cosa succede se il mio reddito cambia?

Il beneficiario deve comunicare le variazioni; se il reddito supera i limiti o emergono irregolarità, l’autorità può revocare l’ammissione e recuperare le somme.

10) Esistono casi in cui si è ammessi anche senza rispettare la soglia di reddito?

Sì, il T.U. prevede ipotesi tipizzate (ad es. per determinate categorie di persone offese da reato) in cui l’ammissione è possibile a prescindere dal reddito. Si applicano le condizioni e i limiti di legge.

F.A.Q.

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